CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
Legge n. 13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989

La Legge n. 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L’installazione dei nostri prodotti consente di accedere a tali benefici.

 

Chi ne ha diritto

Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:

  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità

 

Nell’assegnazione dei contributi, la precedenza viene riservata ai disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

 

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° Marzo di ogni anno, dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.

Nel caso la domanda venga presentata entro il 1° di Marzo la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell’anno in corso. Le domande possono, peraltro, essere presentate in qualsiasi giorno dell’anno successivo al 1° di Marzo e, solo se approvate dal Comune, l’interessato può eseguire l’intervento. Tali domande rientrano però nel fabbisogno dell’anno successivo.

 

Cosa deve essere allegato alla domanda

Alla domanda di concessione del contributo è necessario allegare:

  1. l’istanza contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico nè la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista;
  2. il certificato medico (che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico), in carta semplice, attestante l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell’assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL; si ritiene che possano essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.)
  3. l’autocertificazione in cui specificare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire (via, numero civico ed eventualmente l’interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni;
  4. la dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o né sono in corso di esecuzione. Si deve altresì precisare se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi.

Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l’immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

 

Quale contributo

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato. Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28.

 

L’entità del contributo è così fissata:

  • per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  • per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più; il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
  • per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82);
  • se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

 

L’erogazione del contributo da parte del comune viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture quietanzate.

 

Per ulteriori informazioni:

www.agenziaentrate.it

www.handylex.org