DETRAZIONE IRPEF 19% PER SPESE SANITARIE

art. 13-bis del D.P.R. n. 917 del 22/12/1996

É possibile accedere, in alternativa oppure sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%, ad una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute.

Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un’unica quota, anziché le dieci quote annuali (o tre/cinque) previste per la detraibilità del 36%. In questo caso non sono necessarie comunicazioni preventive o particolari condizioni da rispettare.

Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie per portatori di handicap (come indicato nel modello 730, rigo E3).

 

Beneficiari

I beneficiari sono:

  • i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992;
  • chi è stato ritenuto invalido da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;
  • soggetti affetti da gravi patologie, quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket).

La fattura può essere intestata al portatore di handicap se questi beneficia di redditi di importo superiore ad € 2.840,51 ( Lit. 5.500.000); nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia fiscalmente a carico di un familiare l’intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha a carico. In questo caso il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico sarà il beneficiario della detrazione.

 

 

Per ulteriori informazioni:

www.agenziaentrate.it

www.handylex.org